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Sez. L, Sentenza n. 12921 del 04/09/2003 (Rv. 566555 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Lavoro notturno prestato su turni periodici - Maggiorazioni retributive - Inclusione nella retribuzione normale - Calcolo ai fini del trattamento retributivo nel periodo feriale - Condizioni - Specifico riferimento della contrattazione collettiva alla retribuzione normale - Necessità - Fattispecie relativa al lavoro notturno prestato dai dipendenti postali.
Stato
decisa il 2003-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566555-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

Ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non è sufficiente l'accertamento della "normalità" della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della omnicomprensività della retribuzione, non legittimato in generale dal legislatore), ma, trattandosi di compenso erogato in ragione delle particolari modalità della prestazione lavorativa e a compensazione dei relativi disagi, e in quanto tale non assistito dalla garanzia della irriducibilità della retribuzione di cui all'art. 2103 cod. civ., occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento al concetto di retribuzione "ordinaria" o "normale". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la decisione del giudice di merito che, interpretando il CCNL applicabile ai postelegrafonici, aveva rilevato che l'art. 14, nel prevedere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, rinviava, al fine di stabilire quali emolumenti dovessero comporre la relativa base di computo, alla nozione di "retribuzione fissa", di cui al successivo art. 55, che espressamente escludeva la possibilità di comprendere in questa l'indennità per lavoro notturno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 10/04/1981 num. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)