Sez. 3, Sentenza n. 2548 del 11/04/1986 (Rv. 445640 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE - PROPRIETARIO DI FONDO NON COINVOLTO DIRETTAMENTE NELL'ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - MENOMAZIONE NON RIGUARDANTE FACOLTÀ MERAMENTE MARGINALI DEL DIRITTO DOMINICALE- DIRITTO ALL'INDENNIZZO - SUSSISTENZA - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE - PROPRIETARIO DI FONDO NON COINVOLTO DIRETTAMENTE NELL'ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - MENOMAZIONE NON RIGUARDANTE FACOLTÀ MERAMENTE MARGINALI DEL DIRITTO DOMINICALE- DIRITTO ALL'INDENNIZZO - SUSSISTENZA - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Qualora il proprietario di un fondo, per effetto della esecuzione di opera pubblica (nella specie, sottovia diretto ad eliminare un passaggio a livello), subisca una menomazione che non riguardi facoltà meramente marginali del diritto dominicale, né si identifichi con quella in genere ricevuta da ogni altro immobile coinvolto dall'opera medesima, ma si traduca in una specifica perdita di contenuto patrimoniale, per la riduzione del reddito o del valore di scambio del bene provocata da quell'opera (nella specie, per difficoltà di accesso e conseguente diminuzione delle possibilità di godimento), tale perdita implica il diritto all'indennizzo contemplato dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, ed il relativo credito, pur derivando da fatto lecito, deve essere liquidato tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della decisione, in considerazione dell'indicata finalità dell'indennizzo medesimo, rivolto a reintegrare un subito pregiudizio patrimoniale. (V 5779/84, mass n 437453; (V 3188/84, mass n 435229; (V 2106/82, mass n 419979; (V 1833/79, mass n 398211).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)