Sez. 1, Sentenza n. 2767 del 26/10/1973 (Rv. 366301 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - ACQUISTO IN COMUNE DI AREA EDIFICABILE - DELIBERAZIONE DI COSTRUIRVI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - NATURA - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - ACQUISTO IN COMUNE DI AREA EDIFICABILE - DELIBERAZIONE DI COSTRUIRVI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - NATURA - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - INAPPLICABILITA.*
Allorquando i partecipanti alla comunione di proprieta di un suolo deliberano di costruire su questo un edificio in condominio a ciascuno attribuendo il diritto e, correlativamente, l'Obbligo di provvedere a costruire, a proprie spese e per proprio conto la parte predeterminata dell'edificio di sua spettanza, pongono in essere una concessione ad aedificandum a favore di ciascuno di essi, con gli effetti di cui all'art 952 cod civ quanto all'acquisto della proprieta; attribuiscono cioe a ciascun partecipante un diritto reale attuale sul suolo comune. Al relativo atto non e applicabile l'agevolazione tributaria prevista dall'art 14 della legge 2 luglio 1949 n 408, che spetta invece al solo negozio di acquisto pro-indiviso dell'area. (Conf 3643/71, mass n 355383; 2988/71, mass n 354266; (Conf 2503/71, mass n 353535; 1978/71, mass n 352578; (Conf 1674/71, mass n 352125).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)