Sez. 3, Sentenza n. 27005 del 07/12/2005 (Rv. 587963 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Constatazione amichevole del sinistro - Disciplina speciale del CID ex art. 5 legge n. 39 del 1977 - Incompletezza formale e sostanziale - Difformità delle dichiarazioni da quelle dalle medesime parti rese in precedenza - Valore probatorio - Mero indizio ovvero rettifica di precedenti dichiarazioni - Configurabilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In mancanza di completezza formale e sostanziale o in caso di difformità delle dichiarazioni rispetto ad altre dalle parti in precedenza rese, il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale non è assistito da alcuna presunzione di veridicità, ma assume valore di mero indizio in ordine ai fatti in esso indicati relativi al sinistro, ovvero di rettifica delle precedenti dichiarazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)