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Sez. 1, Sentenza n. 1225 del 17/02/1983 (Rv. 426015 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO PER L'ESCLUSIONE DEL "BONUM SACRAMENTI" DA PARTE DI UNO DEGLI SPOSI - ESCLUSIONE RIMASTA NELLA SFERA PSICHICA DELL'AUTORE - DICHIARAZIONE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 1 LEGGE N. 810 DEL 1929 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426015-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO PER L'ESCLUSIONE DEL "BONUM SACRAMENTI" DA PARTE DI UNO DEGLI SPOSI - ESCLUSIONE RIMASTA NELLA SFERA PSICHICA DELL'AUTORE - DICHIARAZIONE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 1 LEGGE N. 810 DEL 1929 - ESCLUSIONE.*

La sentenza ecclesiastica che dichiari la nullità di un matrimonio concordatario per l'esclusione del bonum sacramenti da parte di uno degli sposi contiene Disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano e quindi non può essere dichiarata esecutiva ai sensi dello art. 1 della legge n. 810 del 1929 e dell'art. 17 della legge n. 847 del 1929, quali risultano dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza costituzionale n. 18 del 1982, se l'esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore; non contiene Disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, e quindi può essere dichiarata esecutiva, ai sensi delle norme citate, se l'esclusione sia stata manifestata all'altro coniuge, tanto se costui si sia limitato a prenderne atto, quanto se abbia consentito positivamente a tale difformità fra volontà e dichiarazione, mentre è irrilevante, al fine di escludere la delibazione, la circostanza che lo stesso soggetto che abbia posto in essere la nullità del matrimonio chieda, a tutela dello affidamento dell'altro sposo, la dichiarazione di validità del vincolo, in quanto, in Sede di esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità, l'affidamento incolpevole può trovare tutela solo ad istanza della parte che eccepisca il proprio affidamento, quale risulta dalla sentenza canonica da eseguire. (Conf 5026/82, mass n 422952, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)