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Sez. 3, Sentenza n. 629 del 12/02/1977 (Rv. 384195 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - VALUTAZIONE - PRESUPPOSTO - AMBIGUITA ED INSUFFICIENZA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI.*
Stato
decisa il 1977-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384195-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - VALUTAZIONE - PRESUPPOSTO - AMBIGUITA ED INSUFFICIENZA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI.*

La regola dell'art 1362 cod civ, secondo la quale per determinare la comune volonta delle parti si deve valutare il loro comportamento posteriore alla conclusione del contratto, e di applicazione inderogabile solo quando le clausole dello stesso si presentino ambigue e da sole insufficienti all'individuazione dell'effettiva volonta contrattuale. (Conf 2580/75, mass n 376525; (Conf 3685/74, mass n 372205; (Conf 974/71, mass n 350919).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)