Sez. 3, Sentenza n. 629 del 12/02/1977 (Rv. 384195 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - VALUTAZIONE - PRESUPPOSTO - AMBIGUITA ED INSUFFICIENZA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - VALUTAZIONE - PRESUPPOSTO - AMBIGUITA ED INSUFFICIENZA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI.*
La regola dell'art 1362 cod civ, secondo la quale per determinare la comune volonta delle parti si deve valutare il loro comportamento posteriore alla conclusione del contratto, e di applicazione inderogabile solo quando le clausole dello stesso si presentino ambigue e da sole insufficienti all'individuazione dell'effettiva volonta contrattuale. (Conf 2580/75, mass n 376525; (Conf 3685/74, mass n 372205; (Conf 974/71, mass n 350919).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)