Sez. 2, Sentenza n. 3685 del 18/11/1974 (Rv. 372205 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO SUSSIDIARIO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA - CHIAREZZA DELLA COMUNE INTENZIONE DEI CONTRAENTI - DIFFORME ESECUZIONE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO SUSSIDIARIO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA - CHIAREZZA DELLA COMUNE INTENZIONE DEI CONTRAENTI - DIFFORME ESECUZIONE - IRRILEVANZA.*
Il criterio interpretativo posto dal secondo comma dell'art 1362 cod civ, consistente nella valutazione del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto, ha carattere sussidiario e ad esso il giudice puo fare ricorso solo quando dal testo del contratto stesso non appaia chiara la comune intenzione delle parti. Quando la comune intenzione delle parti appaia chiara, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, non e possibile trarre argomento per una diversa interpretazione del contratto dalla sua esecuzione in modo difforme da quanto pattuito. (V 472'73, mass n 362476; 363'73, mass n 362309) (V 528'71, mass n 350214; 974'71, mass n 350919).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)