Sez. L, Sentenza n. 8919 del 11/09/1997 (Rv. 507821 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Infortunio subito da un artigiano nel corso di uno spostamento per ragioni di lavoro - Sussistenza dell'infortunio in itinere.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
Perché un evento lesivo possa considerarsi verificato in <<occasione di lavoro>> e, quindi, tutelato ai sensi dell'art. 2 T.U. n. 1124 del 1965, occorre che ci sia un nesso eziologico tra la prestazione lavorativa, nesso che sussiste nel caso di infortunio "in itinere" subito da un artigiano nel corso di uno spostamento che si sia reso necessario per recarsi dai locali della sua azienda in altro luogo per motivi attinenti all'esecuzione della sua attività .
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)