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Sez. 5, Sentenza n. 28709 del 29/04/2015 Ud. (dep. 06/07/2015) Rv. 264852 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Condanna della parte civile alle spese processuali in favore dell''imputato assolto - Assenza di richiesta di quest'ultimo - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264852-01

PARTE CIVILE - SPESE

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello - confermando la sentenza di assoluzione di primo grado - condanni la parte civile al rimborso delle spese sostenute nel grado dall'imputato, in assenza di esplicita richiesta di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)