Sez. 5, Sentenza n. 28709 del 29/04/2015 Ud. (dep. 06/07/2015) Rv. 264852 - 01
PARTE CIVILE - SPESE | Condanna della parte civile alle spese processuali in favore dell''imputato assolto - Assenza di richiesta di quest'ultimo - Legittimità - Esclusione.
PARTE CIVILE - SPESE
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello - confermando la sentenza di assoluzione di primo grado - condanni la parte civile al rimborso delle spese sostenute nel grado dall'imputato, in assenza di esplicita richiesta di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)