Sez. L, Sentenza n. 7398 del 12/08/1994 (Rv. 487728 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Opzione ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Inapplicabilità - Richiesta e liquidazione della pensione - Atti determinanti l'esaurimento del rapporto - Configurabilità - Esclusione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetti - Fattispecie anteriore alla sentenza n. 226 del 1990 della Corte Costituzionale.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
L'esaurimento o consolidamento del rapporto, con conseguente inapplicabilità ad esso della pronuncia d'incostituzionalità di una norma, può derivare, oltre che dal giudicato o dal decorso di termini di prescrizione o decadenza, anche da atti amministrativi non più impugnabili o da atti negoziali che rendano la situazione giuridica insensibile alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, restando peraltro escluso che possa considerarsi insensibile a tale pronuncia un rapporto il cui preteso esaurimento derivi proprio dalla norma dichiarata incostituzionale. Pertanto, con riguardo a rapporto di lavoro autoferrotranviario, la richiesta e la liquidazione della pensione, in quanto necessitate dall'inapplicabilità a tale rapporto dell'opzione prevista dall'art. 6, primo comma, del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791 (convertito con legge n. 54 del 1982) nel testo anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 1990 (dichiarativa dell'illegittimità di detta norma in quanto non applicabile agli autoferrotranvieri), non configurano atti tali da determinare l'esaurimento del rapporto e la sua insensibilità alla sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)