Sez. 3, Sentenza n. 17172 del 06/08/2007 (Rv. 598657 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Azione civile - Trasferimento nel processo penale - Giudizio civile - Declaratoria di estinzione - Pronunzia - Eccezione di parte - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno conseguente a reato, fermo restando che l'azione legittimamente esercitata in sede civile può essere proseguita e decisa in tale sede, l'estinzione del giudizio, derivante dal trasferimento dell'azione civile nel processo penale ex art. 75 cod. proc. pen., non si produce automaticamente, ma intanto opera in quanto l'effetto estintivo sia eccepito ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)