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Sez. 2, Sentenza n. 6234 del 07/02/1980 Ud. (dep. 15/05/1980) Rv. 145324 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI LIEVE - NECESSITA DI UN DANNO PARTICOLARMENTE LIEVE - DISTINZIONE RISPETTO ALLA ATTENUANTE DI CUI ALLO ART 62 N 4 COD PEN.*
Stato
decisa il 1980-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145324-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI LIEVE - NECESSITA DI UN DANNO PARTICOLARMENTE LIEVE - DISTINZIONE RISPETTO ALLA ATTENUANTE DI CUI ALLO ART 62 N 4 COD PEN.*

Il delitto di ricettazione e un delitto contro il patrimonio, onde l'eventuale applicazione dell'ipotesi lieve, preveduta dallo art 648, secondo comma cod pen, deve essere sempre subordinata all'accertamento che la cosa ricettata abbia un valore patrimoniale 'particolarmente tenuè, accertamento devoluto al giudice di merito, il quale deve prendere come parametro non il criterio indicato dall'art 62, n 4 cod pen, poiche la nozione di 'particolare tenuità e quella di 'speciale tenuità non coincidono dal punto di vista logico. Il legislatore, prevedendo l'ipotesi lieve di ricettazione, non ha inteso assorbire in questa, in ordine al delitto stesso, la disposizione dell'art 62, n 4 cod pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)