diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4116 del 17/06/1988 (Rv. 459206 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI - OCCUPAZIONE DI URGENZA - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - MANCANZA DEI TERMINI PER L'INIZIO ED IL COMPIMENTO DEI LAVORI - AZIONE POSSESSORIA - PROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459206-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI - OCCUPAZIONE DI URGENZA - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - MANCANZA DEI TERMINI PER L'INIZIO ED IL COMPIMENTO DEI LAVORI - AZIONE POSSESSORIA - PROPONIBILITÀ.*

Nel caso in cui l'occupazione d'urgenza del fondo sia stata disposta ed attuata dall'amministrazione in forza di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera priva della prescritta fissazione dei termini per l'inizio ed il compimento dei lavori (art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, la domanda, anche in Sede possessoria, del proprietario diretta a riacquistare la disponibilità del fondo poiché detta inosservanza rende la dichiarazione medesima inefficace, e, quindi, inidonea ad affievolire le posizioni di diritto soggettivo del privato. (V 191/87, mass n 449960; (V 650/86, mass n 444217).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)