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Sez. U, Sentenza n. 79 del 09/01/1982 (Rv. 417769 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILE IN FAVORE DELLA P.A. O DI UN CONCESSIONARIO DI PUBBLICO SERVIZIO - RILASCIO DEL BENE LOCATO ALLA SCADENZA PREVISTA - FACOLTÀ DEL LOCATORE DI AGIRE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - LIMITAZIONI O DEROGHE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417769-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILE IN FAVORE DELLA P.A. O DI UN CONCESSIONARIO DI PUBBLICO SERVIZIO - RILASCIO DEL BENE LOCATO ALLA SCADENZA PREVISTA - FACOLTÀ DEL LOCATORE DI AGIRE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - LIMITAZIONI O DEROGHE - INSUSSISTENZA.*

La facoltà del locatore di agire dinanzi al giudice ordinario, per conseguire la condanna del conduttore al rilascio del bene locato alla scadenza prevista, non trova limitazioni o deroghe per il caso di locazione di immobile in favore della pubblica amministrazione o di un concessionario di pubblico servizio, per l'Esercizio di un'attività di interesse generale (nella specie, centrale telefonica della SIP), atteso che l'amministrazione medesima, o chi per essa, quando ricorrono allo strumento del contratto di locazione per assicurarsi la disponibilità di un immobile, restano assoggettati alla disciplina del relativo rapporto di natura privatistica. (V 4830/80, mass n 408656; (V 1358/80, mass n 404884).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)