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Sez. 2, Sentenza n. 2821 del 02/12/2008 Cc. (dep. 21/01/2009) Rv. 242720 - 01

GIUDICE - IN GENERE | Incompatibilità e ricusazione - Procedimenti in materia di prevenzione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242720-01

GIUDICE - IN GENERE

Le cause di incompatibilità che possono dare luogo alla ricusazione, stante il carattere eccezionale e tassativo delle relative disposizioni, non possono essere invocate con riferimento ad un procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione personali, posto che l'attività pregiudicata deve attenere alla responsabilità penale dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)