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Sez. 1, Sentenza n. 32492 del 10/07/2015 Cc. (dep. 23/07/2015) Rv. 264621 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Disciplina sulla ricusazione del giudice - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264621-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

La disciplina sulla ricusazione del giudice contenuta nel codice di procedura penale è applicabile anche al procedimento di prevenzione attesa la natura giurisdizionale dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile la previsione di cui all'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. nell'ipotesi di giudice di prevenzione che in altro procedimento dello stesso tipo aveva espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 8 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)