Sez. 6, Sentenza n. 22960 del 30/01/2008 Cc. (dep. 09/06/2008) Rv. 240363 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Carattere eccezionale e tassativo - Applicabilità nel giudizio di prevenzione a fini patrimoniali - Esclusione - Fattispecie.
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI
La disciplina dei casi di incompatibilità che possono dare luogo a legittime dichiarazioni di ricusazione, stante il carattere eccezionale e tassativo delle relative disposizioni, non è applicabile nell'ambito del procedimento di prevenzione a fini patrimoniali. (Fattispecie in cui è stata esclusa la situazione di incompatibilità di cui all'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., in relazione ad una istanza di ricusazione proposta nei confronti dei componenti il collegio della sezione misure di prevenzione di un Tribunale, chiamati a decidere sulla misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni, nonostante si fossero già pronunziati su quella personale e sulla richiesta di revoca del sequestro).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)