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Sez. 5, Sentenza n. 28735 del 23/12/2005 (Rv. 588552 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Pensioni privilegiate ordinarie - I.R.P.E.F. - Assoggettabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588552-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

L'intero ammontare, ivi compreso il c.d. aumento del decimo previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 1092 del 1973, delle pensioni privilegiate ordinarie è soggetto ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dall'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non potendosi assimilare - in ragione della natura eccezionale dei casi di esenzione - alle pensioni di guerra, né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva (sentenza n. 387 del 1989 della Corte costituzionale). Né assume alcun rilievo assume in contrario la considerazione dell'eventuale componente risarcitoria degli emolumenti, in quanto ne resta ferma la natura reddituale di retribuzione differita di prestazioni di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 67 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)