Sez. 5, Sentenza n. 17896 del 13/12/2002 (Rv. 559250 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Pensioni privilegiate ordinarie - I.R.P.E.F. - Assoggettabilità - Fondamento - Assimilabilità alle pensioni di guerra - Esclusione - Mancata espressa previsione di deroga alla assoggettabilità del reddito di lavoro ad imposizione tributaria - Natura di retribuzione differita - Possibile componente risarcitoria - Rilevanza - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
Le pensioni privilegiate ordinarie sono soggette per l'intero ammontare all'I.R.P.E.F., ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. 29 Settembre 1973, n. 597 (e, a partire dal 1.ò gennaio 1988, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), in mancanza di espressa previsione di deroga (disposta, invece, per le pensioni di guerra dall'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) al principio dell'assoggettabilità ad imposizione delle pensioni. Nè assume alcun rilievo in contrario la considerazione dell'eventuale componente risarcitoria della pensione privilegiata ordinaria, in quanto, da un lato, resta ferma la sua natura reddituale, di retribuzione differita, e, dall'altro, il carattere risarcitorio di un emolumento non può comportarne l'automatica esenzione dalla imposizione tributaria, in difetto di una espressa disposizione di legge in tal senso.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)