Sez. 1, Sentenza n. 369 del 14/01/2003 (Rv. 562165 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI | Diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia di origine - Sussistenza - Limiti - Verificarsi della situazione di abbandono - Requisiti.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI
Il principio fondamentale secondo il quale il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia, principio dettato dall'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n.1 - e non sostanzialmente modificato dall'art. 1 della legge 28 marzo 2001, n.149 -, è soggetto al limite normativamente stabilito dall'art. 8 della stessa legge, anch'esso nell'interesse del minore, rappresentato dal verificarsi della situazione di abbandono. Questa sussiste allorché il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, ancorché essa non dipenda da una loro precisa volontà, mentre la mancata assistenza dovuta a forza maggiore non costituisce abbandono, purché sia di natura temporanea.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)