diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5580 del 04/05/2000 (Rv. 536131 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI | Stato di abbandono - Caratteri - Cura dei genitori - Assenza - Situazione non transitoria - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536131-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI

Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico - fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione (nella specie il giudice di merito aveva ritenuto sussistente lo stato di abbandono in base ai seguenti elementi: rifiuto del padre di avere l'affidamento del minore, incapacità della madre di reperire un'abitazione e un lavoro e di occuparsi del figlio senza un sostegno continuo, misure di sostegno dei servizi sociali integranti non il supporto per il superamento di una situazione transitoria ma una completa supplenza dei genitori).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)