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Sez. L, Sentenza n. 4019 del 04/12/1975 (Rv. 378313 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA DELL'ART 2112 COD CIV - CONDIZIONI DI APPLICABILITA - MODALITA DEL TRASFERIMENTO - CONSENSUALITA O MENO DEL TRASFERIMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378313-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA DELL'ART 2112 COD CIV - CONDIZIONI DI APPLICABILITA - MODALITA DEL TRASFERIMENTO - CONSENSUALITA O MENO DEL TRASFERIMENTO - IRRILEVANZA.*

La norma dell'art 2112 cod civ, il cui scopo e la tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell'azienda, contempla tutte le varie ipotesi in cui, ferme restanti la struttura e l'organicita dell'azienda, si abbia solo la sostituzione del suo titolare, quale che sia il mezzo tecnico- giuridico, consensuale o meno, mediante il quale tale sostituzione si attui. (V 2872/75, mass n 376910; 4080/74, mass n 372696; (V 2878/73, mass n 366481).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)