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Sez. U, Sentenza n. 10240 del 01/12/1994 (Rv. 488931 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Giudice carente di giurisdizione sul merito della domanda - Potere dello stesso di emettere provvedimenti d'urgenza - Esclusione - Provvedimenti di sequestro - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488931-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

A differenza di quanto avviene con riferimento al generale potere cautelare attribuito al giudice ordinario dall'art. 700 cod. proc. civ. - potere che non è esperibile rispetto a situazioni giuridiche tutelabili davanti al giudice amministrativo, dal momento che tale potere, per il suo carattere strumentale, spetta ai giudici di ciascun ordine giurisdizionale rispetto alle controversie devolute alla loro giurisdizione e può esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dalle norme regolatrici dei rispettivi ordinamenti - il giudice ordinario (pretore o presidente del tribunale) ha il potere, a norma dell'art. 672, terzo comma, cod. proc. civ., di disporre il sequestro anche nei casi in cui il detto giudice non sia competente a conoscere del merito della causa. La suddetta differenziazione trova, infatti, il proprio fondamento nel fatto che, mentre il procedimento di sequestro ha una sua, sia pur limitata, autonomia, in quanto alla concessione del provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., pur se implica l'anticipazione degli effetti della probabile decisione sul merito, non ha alcuna autonomia, essendo privo di una fase di convalida, quest'ultima dipendendo dall'accoglimento o dal rigetto della domanda di merito, per cui il giudice che non ha giurisdizione sulla pronuncia di merito non ha giurisdizione neppure per assicurarne provvisoriamente gli effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 672, Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)