Sez. F, Sentenza n. 30805 del 03/08/2006 Ud. (dep. 18/09/2006) Rv. 234853 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI) | Sostanze deteriorabili - Disciplina specifica dettata dall'art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 1993 n. 123 per i controlli microbiologici - Applicabilità, per analogia, anche alle analisi chimiche - Condizione.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI)
La disciplina dettata dall'art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 1993 n. 123 per i controlli microbiologici da effettuarsi sui campioni di sostanze alimentari deteriorabili (quali definite dal D.M. 16 dicembre 1993), in base alla quale è prevista non una revisione della prima analisi, qualora questa sia effettuata in assenza di contraddittorio, ma una ripetizione d'ufficio della stessa, a breve distanza di tempo, previo tempestivo avviso all'interessato, è da ritenere applicabile, per analogia, anche alle analisi chimiche qualora queste siano dirette alla ricerca di residui chimici destinati, in difetto di speciali cautele, a modificarsi o scomparire in breve lasso di tempo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'inosservanza della suddetta disciplina nell'effettuazione di analisi che avevano rivelato l'apparente presenza anidride solforosa in campioni di salsiccia fresca comportasse l'inutilizzabilità, in sede penale, dei risultati di dette analisi, ancorchè di essi il laboratorio avesse dato avviso all'interessato per consentirgli di richiedere l'eventuale analisi di revisione).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/03/1993 num. 123 art. 4, DM Sanità 16/12/1993
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)