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Sez. 1, Sentenza n. 3560 del 09/12/1971 (Rv. 355240 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI - DISTINZIONE TRA FONDO RUSTICO ED AREA FABBRICABILE - DETERMINAZIONE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE, SEZIONE VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355240-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI - DISTINZIONE TRA FONDO RUSTICO ED AREA FABBRICABILE - DETERMINAZIONE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE, SEZIONE VALUTAZIONE.*

Lo stabilire, ai fini dell'applicazione delle imposte sui trasferimenti, se, per le sue caratteristiche obiettive e per la sua concreta destinazione, un determinato immobile debba considerarsi fondo rustico o area fabbricabile rientra nella Competenza della commissione provinciale, Sezione valutazione, risolvendosi una siffatta indagine in un'operazione di mero carattere tecnico e non nella soluzione di un problema di natura giuridica. (V 352'71, mass n 349901; 290'71, mass n 349767 e 349768; 159'71, ma(ss n 349541; 93'71, mass n 349442 e 349443).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)