Sez. 5, Sentenza n. 5257 del 15/03/2004 (Rv. 571174 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali - Abrogazione del d.lgs. n. 507 del 1993 in parte qua - Potere regolamentare del Comune di assimilazione - Permanenza ex art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Limiti - Conseguenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Il potere regolamentare dei comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali, anche dopo l'abrogazione, a decorrere dai termini previsti per il regime transitorio, del capo III del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507 - recante la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni -, ad opera dell'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha introdotto la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", è stato mantenuto fermo dall'art. 21, comma 2, lettera g), di questo stesso decreto legislativo, sicché la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nel periodo transitorio nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)