Sez. 1, Sentenza n. 9570 del 21/07/2000 (Rv. 538607 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale fallimentare in sede di reclamo - Termine per la proposizione - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione - Applicabilità della sospensione al successivo termine per il deposito del ricorso dopo la notifica - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Il termine per proporre ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i decreti emessi dal Tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo non è soggetto alla sospensione feriale a norma dell'art. 3 legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario, né, a fortiori, è soggetto a tale sospensione il successivo termine di venti giorni per il deposito del ricorso dopo la sua notifica previsto dall'art. 369 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)