Sez. 1, Sentenza n. 3796 del 02/05/1997 (Rv. 504026 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo - Termine per la proposizione - Relativa decorrenza - Dal deposito del decreto in cancelleria - Fondamento - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. contro i decreti emessi dal Tribunale Fallimentare, sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato, in materia di liquidazione dell'attivo fallimentare deve essere proposto nel termine di 60 giorni dal deposito in cancelleria del decreto stesso, non essendo prevista la notificazione di tali provvedimenti ed essendo sostituita, come mezzo legale di conoscenza, da siffatto deposito e dalla conseguente inserzione nel fascicolo fallimentare. Tale termine non è soggetto alla sospensione feriale a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione all'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario, in quanto il reclamo suddetto ha nella procedura concorsuale funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli art. 615 e 617 cod. proc. civ. per il procedimento esecutivo individuale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)