diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 50811 del 07/10/2016 Cc. (dep. 30/11/2016) Rv. 268789 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna dall'estero - Sottoposizione all'estero a misure diverse dalla custodia in carcere - Computabilità ai fini dei termini di fase della custodia cautelare - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268789-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, il periodo di sottoposizione a misura cautelare, diversa dalla detenzione in carcere, scontato all'estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine - massimo o di fase - della custodia cautelare in Italia, qualora la persona da consegnare sia stata assoggettata a misure preventive che, tenuto conto del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione, non comportino una effettiva privazione della libertà equiparabile a quella conseguente alle misure custodiali. (Fattispecie relativa ad indagato che, dopo essere stato tratto in arresto nel Regno Unito in esecuzione del m.a.e., era stato rimesso in libertà su cauzione in attesa della consegna, cfr. Corte Giustizia UE sent. 28/07/2016 C-294/16).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)