diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2466 del 21/04/1982 (Rv. 420323 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO D'IMPIEGO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - NATURA PRIVATISTICA E DEVOLUZIONE ALL'AGO (GIUDICE DEL LAVORO) DELLE CONTROVERSIE AD ESSO RELATIVE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1982-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420323-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO D'IMPIEGO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - NATURA PRIVATISTICA E DEVOLUZIONE ALL'AGO (GIUDICE DEL LAVORO) DELLE CONTROVERSIE AD ESSO RELATIVE - PRESUPPOSTI.*

Al fine di ritenere privatistico il rapporto d'impiego con un ente pubblico non economico e devolute al giudice ordinario le relative controversie, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ. in relazione all'art. 409 n. 5 dello stesso codice, non è sufficiente che il contenuto del rapporto stesso sia disciplinato da norme di diritto sostanziale dettate per il rapporto di lavoro privato o da contratti collettivi, ma è necessario che la legge definisca espressamente privatistico il rapporto o che questo sia riferibile ad un'attività di produzione di beni o di servizi che, oltre ad essere improntata a criteri di economicità, sia svolta mediante un'organizzazione distinta da quella pubblicistica dell'ente ed avente autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale. (Conf 1113/81, mass n 411673; (Conf 3784/75, mass n 377990; (V 2853/73, mass n 366448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)