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Sez. 3, Sentenza n. 4205 del 03/07/1980 (Rv. 408078 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INVIO DI ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI DA PARTE DEL DEBITORE OBBLIGATO AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO - DATIO IN SOLUTUM O PROPOSTA DI DATIO PRO SOLVENDO - CONFIGURABILITA - EFFICACIA SOLUTORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408078-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INVIO DI ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI DA PARTE DEL DEBITORE OBBLIGATO AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO - DATIO IN SOLUTUM O PROPOSTA DI DATIO PRO SOLVENDO - CONFIGURABILITA - EFFICACIA SOLUTORIA - CONDIZIONI.*

L'invio di assegni bancari o circolari da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di danaro si configura come una datio in solutum o, piu precisamente, come proposta di una datio pro solvendo, la cui efficacia solutoria dipende dall'accettazione del creditore, nel senso che ove questi trattenga e riscuota l'assegno inviatogli dal debitore in sostituzione del danaro, la prestazione diversa da quella dovuta dovra ritenersi accettata, con la riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell'esito della condizione 'salvo buon finé o 'salvo incassò, di norma inerente alla accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in numerario. (V 928/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1198, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)