Sez. 5, Sentenza n. 15866 del 14/12/2001 (Rv. 551171 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | IRPEG - Riduzione alla metà ex art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 e poi esenzione totale ex art. 14 della legge n. 64 del 1986 - Requisiti - Identità - Ampliamento di opificio già esistente - Applicabilità del beneficio - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
In tema di agevolazioni tributarie, la riduzione alla metà dell'IRPEG, prevista dall'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, e poi l'esenzione totale, introdotta dall'art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64, spettano in presenza dei medesimi requisiti - costituzione in forma societaria e novità dell'iniziativa produttiva, con esclusione quindi dell'ipotesi di ampliamento di opificio già esistente -, essendosi limitato l'art. 14 cit. ad ampliare il dato quantitativo del beneficio.
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)