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Sez. 5, Sentenza n. 1227 del 29/01/2001 (Rv. 543527 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione dall'IRPEG ex art. 14 legge n. 64 del 1986 - Requisiti - Presenza di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543527-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dall'IRPEG, di cui all'art. 14 della legge 1 marzo 1986 n. 64, a differenza dell'esenzione dall'ILOR prevista dagli artt. 101 e 102 del d.P.R. n. 218/78, non richiede l'esistenza di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato, richiedendo la norma, che la prevede, soltanto la presenza di due requisiti: la costituzione in forma societaria del soggetto richiedente; la realizzazione nel Meridione di una nuova iniziativa produttiva, senza ulteriori specificazioni e senza alcun riferimento alle modalità attraverso le quali la nuova iniziativa produttiva viene attuata o al tipo di attività svolta (industriale, di servizi od altro).

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)