diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2142 del 10/03/1997 (Rv. 502927 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Coevo giudizio, in primo grado, sulla convalida del sequestro conservativo, e sul merito della controversia - Successivi non convalida del sequestro, per incompetenza dell'organo autorizzante, e differimento della decisione del merito - Riforma, da parte dei giudici di appello, della prima pronuncia - Coeva pronuncia sul merito della controversia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Divieto ex art. 354 cod. proc. civ. - Operatività - Inconfigurabilità.
Stato
decisa il 1997-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502927-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE

Se è vero che il giudice di appello, il quale, in riforma della sentenza impugnata, decida in senso positivo una questione di competenza, non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve, ex art. 354 cod. proc. civ., trattenerla e deciderla nel merito, e se è vero che, con ciò, deve intendersi comunque realizzata la garanzia del doppio grado di giurisdizione, è anche vero che un tale principio si rende applicabile sempre che il giudice di primo grado, benché in condizioni di esaminare la domanda in tutta la sua estensione, si sia astenuto dalla pronuncia sul "merito" della controversia conseguenzialmente alla soluzione negativa da esso data alla questione pregiudiziale della competenza. Ove invece (come - nel regime antecedente la riforma del 1990 - nel caso di pronuncia adottata in sede di giudizio di convalida di sequestro conservativo) il giudice che abbia pronunciato l'incompetenza, avesse espressamente separato e differito la pronuncia sul "merito" della controversia, in ordine alla cui cognizione non vi era questione di competenza, il divieto di cui all'art. 354 cod. proc. civ. si rende inoperante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 682

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)