Sez. L, Sentenza n. 3037 del 06/05/1986 (Rv. 446041 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI OPERANTI NEL MEZZOGIORNO - PRESUPPOSTI - IMPRESE NON ASSOGGETTATE ALL'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - ESCLUSIONE - DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO EX ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI OPERANTI NEL MEZZOGIORNO - PRESUPPOSTI - IMPRESE NON ASSOGGETTATE ALL'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - ESCLUSIONE - DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO EX ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
Lo sgravio contributivo previsto dall'art. 18 d.l. n. 918 del 1968, convertito con modificazioni nella legge n. 1089 del 1968, in favore delle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nel Mezzogiorno presuppone che le aziende stesse siano assoggettate all'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia perché il secondo comma della norma citata collega la misura del beneficio contributivo all'Assicurazione suddetta, sia perché la ratio di tale disposizione è quella di assicurare e stimolare la occupazione in quelle aziende - operanti nel Mezzogiorno - presso le quali sussiste il rischio della disoccupazione involontaria. Pertanto restano escluse dal beneficio contributivo quelle aziende che - per la particolare stabilità del posto di lavoro di cui godono i dipendenti (quali le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, relativamente al personale di ruolo) - non sono assoggettate all'Assicurazione contro la disoccupazione involontaria; né tale diversità di trattamento viola il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 cost.) trattandosi di situazioni non omogenee. (Conf 1155/86, mass n 444650; (Conf 4914/81, mass n 415659; (contra 4149/84, mass n 436101).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)