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Sez. L, Sentenza n. 4914 del 13/08/1981 (Rv. 415659 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - SGRAVIO EX ART. 18 DEL D.L. N.918 DEL 1968 - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415659-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - SGRAVIO EX ART. 18 DEL D.L. N.918 DEL 1968 - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*

Lo sgravio contributivo previsto dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n.918, convertito con modifiche nella legge 25 ottobre 1968 n.1089, spetta alle aziende industriali ed artigianali relativamente ai soli dipendenti effettivamente impiegati nel Mezzogiorno (territori di cui all'art. 1 d.P.R. 30 giugno 1967 n 1523), il cui rapporto di lavoro non sia assistito dalla garanzia della stabilità dell'impiego che esclude il rischio della disoccupazione involontaria e le cui retribuzioni siano conseguentemente assoggettate a contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro tale evento. Pertanto, dall'ambito di applicazione delle menzionate provvidenze restano esclude le aziende che siano esenti dal cennato Obbligo contributivo in conseguenza del loro particolare ordinamento che assicura, di solito nell'ambito di un organo prestabilito, una particolare stabilita di impiego ai loro dipendenti. (nella specie tale esclusione e stata ritenuta relativamente alle imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto in concessione, con riferimento ai dipendenti di ruolo il cui rapporto di lavoro e regolato dal R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e successive modificazioni e integrazioni).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)