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Sez. 6, Sentenza n. 2179 del 30/05/1995 Cc. (dep. 07/07/1995) Rv. 202819 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Pericolo di reiterazione di reato - In ipotesi di sospensione o dimissione o cessazione dall'incarico di pubblico ufficiale - Possibilità di esigenza cautelare - Sussistenza - Motivazione specifica - Necessità.
Stato
decisa il 1995-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202819-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

In tema di esigenze cautelari per l'adozione di misure coercitive personali, in materia di reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblico funzionario o impiegati, il giudice di merito ben può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.) anche quando il pubblico ufficiale risulti sospeso o dimesso dal servizio; in tal caso però lo stesso giudice deve fornire adeguata motivazione in merito alla non rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto con riferimento alle circostanze di fatto che connotano la concreta situazione e così in riferimento al tempo decorso da dette evenienze, all'eventuale potere di vertice e di supremazia raggiunto dal pubblico funzionario durante il servizio e al potere di influenza in ipotesi residuante nel pubblico dipendente per assenza di mutamenti nell'organico dell'ufficio o per interferenza delle sue nuove occupazioni con la sfera di azione dei pubblici poteri.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)