diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 22377 del 10/03/2004 Cc. (dep. 11/05/2004) Rv. 229526 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari | Pericolo di reiterazione del reato - Cessazione dall'ufficio pubblico - Prognosi sfavorevole - Motivazione relativa al caso concreto.
Stato
decisa il 2004-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229526-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari

Nei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sè impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata. Tuttavia, la validità di tale principio deve essere rapportata al caso concreto, là dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato attraverso quali meccanismi l'indagato, che non ricopriva più cariche pubbliche, poteva continuare a compromettere il buon andamento, l'imparzialità e la correttezza dell'attività della P.A.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)