Sez. 6, Sentenza n. 19052 del 10/01/2013 Cc. (dep. 02/05/2013) Rv. 256223 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione del reato - Cessazione dall'ufficio pubblico - Prognosi sfavorevole - Motivazione relativa al caso concreto - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Nei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata. Tuttavia, la validità di tale principio deve essere rapportata al caso concreto, là dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso. (Fattispecie nella quale l'indagato, nonostante le dimissioni volontarie dalla carica di direttore amministrativo della ASL, aveva continuato a mantenere relazioni e rapporti all'interno dell'amministrazione sanitaria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)