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Sez. U, Sentenza n. 3311 del 20/04/1990 (Rv. 466764 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO - DOMANDA DI INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE TRAMITE FONDO INTERNO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466764-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO - DOMANDA DI INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE TRAMITE FONDO INTERNO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La domanda, proposta da un dipendente di ente pubblico non economico (nella specie, ospedale maggiore di Milano), collocato a riposo, per conseguire la condanna dell'ente medesimo all'integrazione della pensione, tramite fondo interno all'uopo costituito, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta a quella esclusiva del giudice amministrativo, atteso che non investe un autonomo rapporto con istituti preposti alla previdenza obbligatoria, ma fa valere un Obbligo del datore di lavoro strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego ed integrante una retribuzione differita (ancorché a scopi genericamente previdenziali, giustificativi dell'esclusione dall'imponibile ai fini dell'IRPEF). (V 5568/88, mass n 460130; (V 2251/88, mass n 458063).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)