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Sez. U, Sentenza n. 1643 del 12/03/1980 (Rv. 405239 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE PRONUNCIATA IN BASE ALLA LEGGE N 2359 DEL 1865, DOPO LA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 865 DEL 1971, MA PRIMA DELLA LEGGE N 247 DEL 1974 - OBBLIGO DELLA PA DI APPLICARE LA LEGGE DEL 1971 ANZICHE QUELLA DEL 1865 - INSUSSISTENZA - QUESTIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405239-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE PRONUNCIATA IN BASE ALLA LEGGE N 2359 DEL 1865, DOPO LA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 865 DEL 1971, MA PRIMA DELLA LEGGE N 247 DEL 1974 - OBBLIGO DELLA PA DI APPLICARE LA LEGGE DEL 1971 ANZICHE QUELLA DEL 1865 - INSUSSISTENZA - QUESTIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - INAMMISSIBILITA.*

Qualora l'espropriazione per pubblica utilita sia stata pronunciata in base alla legge 25 giugno 1865 n 2359, pur dopo l'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971 n 865, ma prima dell'intervento della legge 27 giugno 1974 n 247, la quale ha conferito portata generale ai criteri di Determinazione della indennita fissati da detta legge del 1971, l'operato della amministrazione non puo essere posto in discussione, davanti al giudice ordinario, sotto il profilo che essa avrebbe dovuto applicare, anche al fine dell'indennita, la legge n 865 del 1971, anziche quella n 2359 del 1865, atteso che, prima dell'entrata in vigore della menzionata legge n 247 del 1974, non puo disconoscersi all'amministrazione medesima il potere di determinare la disciplina regolatrice del procedimento ablatorio, in relazione alla valutazione delle esigenze pubbliche da soddisfare, con la conseguenza che l'indicata contestazione verrebbe ad introdurre, in via principale e non meramente incidentale, un'indagine sulla legittimita di decisioni amministrative discrezionali, riservata agli organi della giurisdizione amministrativa. (V 3668/78, mass n 393175; (V 1671/77, mass n 385383; (V 3290/76, mass n 382083).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)