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Sez. L, Sentenza n. 2267 del 02/04/1986 (Rv. 445414 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE - SUSSISTENZA - DIFETTO DI ISCRIZIONE DELL'AGENTE ALL'ALBO - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445414-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE - SUSSISTENZA - DIFETTO DI ISCRIZIONE DELL'AGENTE ALL'ALBO - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Un contratto fornito di tutte le caratteristiche proprie del contratto di Agenzia produce, per il periodo della sua esecuzione, gli stessi effetti del contratto valido, anche se l'agente non sia iscritto nell'apposito albo. L'iscrizione rappresenta, infatti, un requisito personale che non riguarda né l'oggetto né la causa del contratto, onde, a norma dell'art. 2126 cod. civ., gli effetti già verificatisi del contratto, ancorché dichiarato nullo per violazione di norme imperative, sono destinati a restar salvi. (V 4928/81, mass n 415687, in senso conforme; (V 4264/78, mass n 393913, in senso contrario).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 12/03/1968 num. 316 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)