Sez. 1, Sentenza n. 9284 del 10/01/2014 Ud. (dep. 26/02/2014) Rv. 259249 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE | "Direzione non equivoca" degli atti - Significato.
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE
In tema di delitto tentato, la direzione non equivoca degli atti, non indica un parametro probatorio ma una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono di per sè rivelare l'intenzione dell'agente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prova del dolo può essere anche desunta "aliunde", ma è comunque necessaria una seconda verifica al fine di stabilire se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza, l'intenzione perseguita dall'agente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)