Sez. 1, Sentenza n. 40058 del 24/09/2008 Ud. (dep. 28/10/2008) Rv. 241649 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE | Atti preparatori - Non punibilità - Inizio di esecuzione - Necessità.
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE
Nel delitto tentato gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta; ne consegue che non sono punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza del tentativo punibile di omicidio in un caso in cui, essendo stato effettuato un sopralluogo presso l'abitazione della vittima designata ed essendo stato compiuto il furto di un'autovettura destinata ad essere utilizzata per il delitto, era stato rinvenuto un fucile a pompa con relativo munizionamento all'interno della predetta autovettura, parcheggiata nei pressi dell'abitazione di uno degli imputati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)