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Sez. 1, Sentenza n. 9411 del 07/01/2010 Ud. (dep. 09/03/2010) Rv. 246620 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE | Direzione non equivoca degli atti - Inizio di esecuzione - Necessità.
Stato
decisa il 2010-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246620-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE

Gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)