Sez. 2, Sentenza n. 4451 del 27/07/1984 (Rv. 436353 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - FATTISPECIE - DIRITTO DI GODIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI UN BENE CONDOMINIALE, ATTRIBUITO AL SINGOLO CONDOMINO DI UN EDIFICIO - POTERE DEL CONDOMINO DI COMPIERE OPERE DI TRASFORMAZIONE SU DETTO BENE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - FATTISPECIE - DIRITTO DI GODIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI UN BENE CONDOMINIALE, ATTRIBUITO AL SINGOLO CONDOMINO DI UN EDIFICIO - POTERE DEL CONDOMINO DI COMPIERE OPERE DI TRASFORMAZIONE SU DETTO BENE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il diritto di godere in via esclusiva di un bene condominiale, che spetti al singolo condomino di edificio, come nel caso di giardino comune conferito in uso al proprietario del piano terreno, non abilita il condomino medesimo a compiere opere di trasformazione su detto bene (nella specie, copertura con veranda), che si traducano in un pregiudizio delle utilità che esso è destinato ad apportare alle altre porzioni del fabbricato (in termini di aerazione, amenità, vedute, ecc.). (V 6869/82, mass n 424523; (V 6608/82, mass n 424244).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)