Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003 (Rv. 561893 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Istanza della parte interessata - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Riducibilità d'ufficio - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
La domanda di riduzione dell'ammontare della penale può proporsi per la prima volta in appello, ma essa deve essere specificamente formulata, non potendo ritenersi la stessa compresa in una generica contestazione della penale stessa; ne consegue che, in difetto di questo requisito, il giudice d'appello non può operare la riduzione, trattandosi di un potere non esercitabile d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)