Sez. 4, Sentenza n. 4492 del 09/12/2015 Ud. (dep. 03/02/2016) Rv. 265954 - 01
IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE | Omessa notifica alla controparte - Nullità o inammissibilità del gravame - Esclusione - Mancata decorrenza del temine per l'appello incidentale - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE
L'omessa notifica dell'atto di appello della pubblica accusa alla parte privata o viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all'inammissibilità del gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale, se consentito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)