Sez. 2, Sentenza n. 12292 del 04/12/1998 (Rv. 521385 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Piani regolatori - Emanazione da parte dei Comuni - Prescrizioni di cui all'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 - Vincolatività - Obbligatorietà delle relative prescrizioni nei rapporti tra privati in assenza di piani regolatori - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
La norma di cui all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria di cui all'art. 41 "quinquies" della legge 1150 del 1942), che fissa in dieci metri l'obbligo minimo di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, impone limiti edilizi ai Comuni nella formazione o nella revisione degli appositi strumenti urbanistici (quali i piani regolatori), ma non è immediatamente applicabile, in assenza di questi ultimi, nei rapporti interprivatistici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)