Sez. 2, Sentenza n. 1645 del 21/02/1994 (Rv. 485386 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere | D.M. n. 1444 del 1968 - Inapplicabilità ai comuni sprovvisti di strumenti urbanistici - Limiti di distanze tra fabbricati stabiliti nel decreto - Inderogabilità ex art. 41 "quinquies" della legge urbanistica - Portata - Artt. 39 e 28 delle leggi regione siciliana n. 19 del 1972 e 21 del 1973 - Comuni sprovvisti di piano regolatore generale e di programma di fabbricazione - Edificazione - Soggezione alle limitazioni ex art. 17 della legge n. 765 del 1967 - Termine - Inapplicabilità del D.M. n. 1444 del 1968.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere
Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, emanato ai sensi dell'art. 41 "quinquies" della legge urbanistica, introdotto dall'art. 17 legge 6 agosto 1967 n. 765, è inapplicabile ai Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, in quanto le prescrizioni del predetto decreto, nell'imporre l'osservanza di determinati parametri edilizio-urbanistici, hanno effetti indiretti, nel senso che non devono essere osservate se non in quanto inserite nei regolamenti locali, nel momento in cui gli stessi vengono creati o revisionati. Correlativamente, l'inderogabilità prevista dall'art. 41 "quinquies" cit. comma ottavo dei limiti di distanza fra fabbricati stabiliti dal decreto (art. 9) opera nel senso che non è consentito ai Comuni fissare limiti inferiori, onde sono illegittime e debbono essere disapplicate le contrarie disposizioni degli strumenti urbanistici locali. Analogamente, l'art. 39 legge regione siciliana 31 marzo 1972 n. 19 e l'art. 28 legge regione siciliana 26 maggio 1973 n. 21, i quali stabiliscono che nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale e di programma di fabbricazione l'edificazione resta soggetta alle limitazioni contenute nell'art. 17 legge 6 agosto 1967 n. 765, fino alla data di presentazione dei relativi piani all'Assessorato regionale dello sviluppo economico, non hanno mutato i destinatari delle citate norme ex art. 17, ravvisabili unicamente nelle Amministrazioni comunali ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti e non comportano, pertanto, la diretta applicabilità nel territorio dei detti Comuni delle prescrizioni del citato D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 31/03/1972 num. 19 art. 39, Legge Reg. Sicilia 26/05/1973 num. 21 art. 28, DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)